Finalmente le prime pronunce sul ricalcolo della pensione aliquota 44% per la polizia penitenziaria.
Il ricorrente – ex agente di polizia penitenziaria – ha agito in giudizio per chiedere il diritto all’applicazione, sul proprio trattamento pensionistico e a decorrere dalla data di pensionamento, dell’aliquota di rendimento del 44%, sulla quota di pensione regolata col sistema c.d. “retributivo” (ossia fino al 31.12.1995), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, d.P.R. 1092/73.
La Corte dei Conti per la Puglia conferma la correttezza dell’applicazione della percentuale fissa del 44% della base pensionabile – sistema misto al personale militare che abbia maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile a pensione, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 (clicca qui per sapere di più).
Il ricorso viene accolto con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, nei termini seguenti:
a) per l’anzianità di servizio utile fino al 31.12.1992, la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento annua del 2,2% (44:20);
b) per l’ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31.12.1995, la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento ottenuta per differenza tra quella del 44% spettante ai sensi dell’art. 54, co. 1, per l’anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 e quella calcolata come sopra per l’anzianità.