L’orientamento favorevole della Corte dei Conti in materia di ricalcolo ex art. 54 del d.P.R. 1092/1973 delle pensioni militari si fa sempre più consolidato e si arricchisce di una nuova statuizione destinata a rivoluzionare la disciplina dei trattamenti di quiescenza: secondo la sentenza n. 73 del 17 giugno 2020 della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale centrale di Appello, l’aliquota del 44% si applica a tutte le pensioni militari con sistema di tipo misto.
Ma andiamo con ordine. Negli ultimi anni vi sono stati tantissimi ricorsi da parte dei militari in stato di quiescenza per il riconoscimento del diritto all’incremento del proprio trattamento pensionistico sulla base dell’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973.
Il ricorso alle sedi giurisdizionali si è infatti reso necessario in quanto l’INPS da molto tempo applica illegittimamente alle pensioni erogate sulla base del sistema misto retributivo-contributivo l’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo della più vantaggiosa aliquota del 44% prevista per i militari dal decreto medesimo.
A seguito delle numerosissime sentenze favorevoli conseguite, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 44 citato non può trovare applicazione al personale militare in quanto ricompreso nel capo I del d.P.R. 1092/1973 già richiamato riservato al personale civile. Diversamente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54 d.P.R. 1092/1973 e art. 1, comma 12, l. 335/1995, è stato riconosciuto che i militari che hanno maturato al 31.12.1995 una anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni hanno diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% per la determinazione della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico (Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale d’App., 5 giugno 2019, n. 197; Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Calabria, 17 settembre 2018, n. 206; Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale d’App., 8 novembre 2018, n. 422).
Con la sentenza del 17 giugno 2020, la Corte dei Conti, Sezione I giurisdizionale d’Appello, ha affermato un nuovo principio di diritto destinato a cambiare radicalmente il sistema di calcolo delle pensioni militari soggette al sistema misto (Corte dei Conti, Sez. I Giur. d’App., 17 giugno 2020, n. 73).
La Corte d’Appello era infatti stata adita dall’INPS a seguito di una pronuncia della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, che aveva accolto il ricorso di un ex maresciallo della Guardia di Finanza il quale aveva chiesto l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973 al suo trattamento di quiescenza sebbene avesse maturato al 31.12.1995 solamente 6 anni e due mesi di contributi.
Investito della impugnazione, il Giudice dell’appello ha rigettato l’appello avanzato dall’INPS. Ritiene, infatti, la Corte dei Conti con la pronuncia in commento, che il richiamo di cui all’art. 1, comma 12, lett. a, della legge 335/1995 alle disposizioni del c.d. sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. 1092/1973), consente all’interprete di assicurare in ogni caso una quota di pensione disciplinata con il più favorevole sistema retributivo a tutti indistintamente i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, a prescindere dall’effettiva anzianità contributiva del lavoratore.
Ne consegue l’irrilevanza del riferimento temporale ai quindici anni di servizio utile contenuto nell’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1094 del 1973 (“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile“), che trova spiegazione unicamente in relazione al precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1094 del 1973, secondo cui “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo” (Corte dei Conti, Sez. I Giur. d’App., 17 giugno 2020, n. 73)
Il nuovo principio di diritto statuito dalla Corte consente pertanto di applicare l’aliquota del 44% anche nei confronti dei militari che abbiano maturato un’anzianità inferiore ai 15 anni di età al 31.12.1995, purché nei limiti dell’effettiva anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre del 1995.
Avv. Michele Trotta